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SUPERBONUS 110%Le ultime novità

SUPERBONUS 110%Le ultime novità

SUPERBONUS 110% : ULTIMISSIME NOVITA’. In data 03/07/2020 sono state approvate in commissione Bilancio alla Camera le modifiche sul superbonus del 110%, in attesa di della votazione in parlamento, pare opportuno fare il punto della situazione su questa importante agevolazione denominata SUPERBONUS. 

ECOBONUS 110% (SUPERBONUS) 

Il bonus in esame presenta le seguenti caratteristiche. 

BENEFICIARI SUPERBONUS

Gli emendamenti presentati hanno allargato la platea dei soggetti beneficiari prevedendo che gli interventi di seguito illustrati siano effettuati dai seguenti soggetti: 

– condomini; 

– persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa (NO soggetti p.iva); 

– istituti autonomi case popolari; 

– cooperative di abitazione e proprietà indivisa; 

– terzo settore: Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche, queste ultime solo per quanto riguarda gli immobili adibiti a spogliato. 

In caso di lavori su parti comuni di condomini residenziali (esempio condomini con negozi e/o uffici piano terra) pare chiaro che sia agevolato da chiunque posseduto (anche imprenditori e/o società con p.iva) 

TIPOLOGIA DI EDIFICI 

Viene cancellato il passaggio della norma che agganciava la fruizione della detrazione escusivamente al concetto di abitazione principale. Pertanto rientrano i seguenti immobili: 

– immobili denomitati “condominio” (limitatamente alle parti comuni); 

– immobili residenziali unifamiliari adibiti ad abitazione principale; 

– immobile residenziali “seconde case”. 

Si sottolinea come nella denominazione “condominio” vengono considerate anche le dimore bifamiliari e/o gli edifici con più unità appartenenti ad uno stesso proprietario 

Esclusioni IMMOBILI : 

– immobili cat A1 – A8 – A9 ,(es.uffici e ville di lusso); 

– immobili diversi da residenziale (strumentali cat.C-D ecc.). 

pertanto che la detrazione nella nuova misura del 110% non è applicabile, ad esempio, da una società per gli interventi effettuati sull’immobile strumentale all’esercizio dell’attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio (limitamente alle parti comuni). 

Limitazioni: 

viene espressamente previsto un limite alle unità immobiari, intestate ad un singolo privato, su cui si potrà beneficiare del SUPERBONUS, pari a 2 unità. 

Le persone fisiche potranno beneficiare del 110% al massimo su due unità, fermo restando il bonus sulle parti comuni. Ad esempio, chi ha due alloggi in un condominio a Rimini in cui si fanno lavori al 110%, potrebbe applicarlo anche su una villetta al mare e su un’altra in montagna. 

Casi particolari (in attesa di chiarimenti) 

– condominio interamente non abitativo (solo uffici); 

– immobile, no destinazione abitativa, posseduto da persona fisica (es capannone di un 

privato). 

Stante il tenore della norma, queste tipologie di immobili sembrerebbero escluse; si attendono chiarimenti in merito 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

Vengono ridotti i massimali di intervento agevolativo e specificatamente viene stabilito che le detrazioni si applicano nella misura del 110%, nei seguenti casi: 

1) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

– interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. (cosidetto cappotto termico) ammontare massimo pari a: 

€ 50.000 ad unità, per edici unifamiliari e villette a schiera; € 40.000 ad unità, per edici da 2 a 8 unità 

€ 30.000 ad unità, per edici con più di 8 unità 

– interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, (es. sostituzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento a condensazione con impianti a condensazione o pompa di calore), ammontare massimo pari a: 

€ 20.000 ad unità, fino ad 8 unità; € 15.000 ad unità, per edici con più di 8 unità. 

L’importo di cui sopra aumenta a € 30.000 ad unità nel caso in cui venga abbinato all’installazione di impianti fotovoltaici e venga aggiunta la possibilità di inserire impianti di microcogenarazione a collettori solari o impianti a biomassa 

– interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore), ammontare massimo pari a: 

€ 20.000 ad unità. 

L’importo di cui sopra aumenta a € 30.000 ad unità nel caso in cui venga abbinato all’installazione di impianti fotovoltaici e venga aggiunta la possibilità di inserire impianti di microcogenarazione a collettori solari o impianti a biomassa 

Ulteriori interventi legati alle c.d. opere trainanti: 

– la detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica (così come stabiliti all’ art. 14, DL n. 63/2013), nei rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra (definiti opere trainanti

Esempio: può rientrare nella detrazione del 110% la sostituzione degli infissi se gli stessi sono eseguiti insieme al cappotto termico. 

2) INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

Gli interventi di “adeguamento sismico”, “miglioramento sismico” o “locali” vengono realizzati rispettivamente secondo le seguenti modalità: 

– demolizione e ricostruzione totale (non mancano casi di interventi di ingabbiamento della 

costruzione in una nuova struttura che assorba tutte le sollecitazioni); – interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale 

preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla norma; – interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti, come, ad esempio, migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati. Ammontare massimo pari a € 96.000 per unità abitativa. 

Limiti: 

– Il sismabonus solo nelle zone di pericolosità sismica 1, 2 e 3, esclusa la 4 

3) INTERVENTI CONTESTUALI DI INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO E COLONNINE 

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente agli interventi di efficienza energetica di cui al punto 1), ed specificatamente: 

– Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (con cessione GSE energia non autoconsumata)e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti di ammontare massimo pari a: 

€ 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale 

dell’impianto, € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati; – Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica” di 

ammontare massimo pari a: 

€ 3.000 

Esempio:, può rientrare nella detrazione del 110% I’installazione di impianti solari fotovoltaici se gli stessi sono eseguiti insieme al cappotto termico 

ULTERIORI CONDIZIONI 

Al fine del riconoscimento della detrazione è necessario ottenere: – miglioramento di almeno due classi energetiche dimostrabile attraverso certificazione 

APE; – visto di conformità in caso di cessione del credito (vds sotto); – asseverazione tecnici abilitati in merito agli interventi effettuati. 

Nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) non è obbligatorio conseguire la riduzione di due classi energetiche 

DURATA  detrazione del 110%

La suddetta detrazione del 110% viene riconosciuto per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021. Per gli interventi effettuati dagli Iacp le spese potranno essere effettuate con un termine più lungo di sei mesi, fino al 30 giugno 2022. 

CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA 

La detrazione del 110% delle spese sostenute è utilizzabile direttamente dal soggetto interessato (privato) in 5 quote annuali costanti; alternativamente, lo stesso, può scegliere di trasformare la detrazione, in credito d’imposta, ovvero ottenere il c..d. “sconto in fattura”. In particolare si evidenzia come, in caso di: 

• riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto sui lavori effettuati , c.d “sconto in fattura”, il fornitore (es. ditta appaltatrice) recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito (banche) e altri intermediari finanziari

• trasformazione della detrazione in credito d’imposta, il soggetto interessato (privato) può cedere direttamente il credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito (banche) e altri intermediari finanziari

• Nel caso di eventuali violazioni – in presenza di concorso nella violazione – il fornitore (ditta appaltatrice) che ha applicato lo sconto e/o chi ha acquisito il credito (banca), saranno responsabili in solido 

IMMOBILI ABUSIVI 

Se si effettuano interventi di isolamento di unità immobiliari, con opere anche solamente di manutenzione straordinaria, è necessario partire da una situazione regolare; non si possono realizzare miglioramenti o manutenzioni straordinarie su manufatti non pienamente legittimi. Le richieste di contributo (es. detrazioni del 110% della spesa) per interventi su manufatti urbanisticamente non regolari espongono i soggetti al rischio di perdere il contributo e qualsiasi altro regime di favore. 

REGOLE ATTUATIVE 

Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate che dovrà dare attuazione al nuovo bonus e il decreto del ministero dello Sviluppo economico vengono entrambi agganciati alla legge di conversione del decreto Rilancio: ci saranno trenta giorni di tempo per la loro approvazione. In teoria, quindi, il quadro applicativo potrebbe essere completato ad agosto inoltrato

Fonte: Seac/Sole 24 ore 

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